Delegazione di PARMA
Responsabile: Avv. Pierluigi BELLAVIA
Si riceve ogni martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Via Sette Fratelli Cervi, 15
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Cell. (349) 2267488
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Alcuni articoli recenti dal sito istituzionale dell’Unione Nazionale Consumatori
COMUNICATO STAMPA
NAVI COSTA: E’ LEGITTIMA LA DISDETTA PER PAURA
Roma, 17 gennaio 2012 – “Sussistono i presupposti giuridici per disdire la crociera già prenotata”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), segnalando i numerosi casi di turisti che, dopo la tragedia della nave affondata vicino l’Isola del Giglio, non intendono più confermare i pacchetti acquistati con Costa Crociera o con altre compagnie.
“Il contratto con il quale si acquista una vacanza -spiega l’avvocato Dona- si fonda sulla legittima aspirazione ad un momento di spensieratezza che è incompatibile con lo stato d’animo nel quale versano coloro che in questi giorni erano in procinto di imbarcarsi su una nave da crociera: per questo quanti si trovassero in questa situazione hanno il diritto di rinunciare al viaggio e di chiedere il rimborso di quanto versato”.
“Dinnanzi ad episodi come questi è più che normale che si attivi un meccanismo di identificazione”, dichiara la dottoressa Paola Vinciguerra, presidente dell’Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico (Eurodap), rispetto alle reazioni di chi ha già prenotato una crociera, ma dopo l’episodio della Costa Concordia ha deciso di disdire. “Non si tratta di veri e propri attacchi di panico -spiega la psicologa- ma è una risposta inconscia, un percorso di identificazione come quando si guarda un film: razionalmente sappiamo che è statisticamente improbabile che riaccada un altro naufragio, quindi dovremmo sentirci al sicuro, ma irrazionalmente si tende ad identificare il mare con la morte”.
“E’ illegittimo -conclude Massimiliano Dona- l’atteggiamento del tour operator o dell’agenzia di viaggi che non si attivino per la sostituzione della vacanza con un’altra che sia di gradimento dei turisti o che vogliano imporre al consumatore di accettare un buono da utilizzare per future vacanze invece del rimborso in denaro di quanto pagato”.
Tutti coloro ai quali sia stata rifiutata la possibilità di annullare la crociera già prenotata potranno richiedere la consulenza dell’Unione Nazionale Consumatori scrivendo a uncparma@yahoo.it e indicando nell’oggetto “NAVI COSTA”.
FIAT: AUTO NUOVA, CERCHIONI VECCHI?
PARMA, 28.10.11“Un’automobile nuova con cerchi in lega vecchi è un inganno per i consumatori”. E’ quanto dichiara Stefano Perciaccante, legale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), denunciando il comportamento illegittimo di Fiat che, secondo numerose segnalazioni giunte alla nostra associazione, consegnerebbe la nuova autovettura Punto “Evo” con i cerchi in lega di un modello del 2007 (la “Grande Punto”).
“Secondo alcuni consumatori -aggiunge l’avvocato Perciaccante- la stessa pubblicità dell’autoveicolo potrebbe essere ingannevole in quanto promette cerchi in lega codice 108 mentre in realtà vengono consegnati quelli con codice 432”.
L’unione Nazionale Consumatori sta, dunque, raccogliendo i reclami per far luce su questa circostanza ed eventualmente instaurare una class action nei confronti di Fiat Auto S.p.a. .
Per inviare una segnalazione si può usare l’indirizzo email: uncparma@yahoo.it, indicando in oggetto: “Fiat Punto Evo”.
AUTOSTRADE: E’ PARTITA LA CLASS-ACTION
Parma, 11 ottobre 2011 – Il pool legale delle Associazioni Codici, Centro per i diritti del cittadino, la nostra Unione Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Associazione per la Difesa dei Consumatori e Utenti, cita in giudizio Autostrade per l’Italia S.p.A in relazione ai fatti accaduti il 17 e il 18 dicembre 2010 nei tratti autostradali toscani della A1 tra Firenze ed Arezzo e della A1 tra Firenze e Pisa, che venivano interessati da una paralisi del traffico a causa del maltempo.
Il pool legale delle Associazioni aveva da subito annunciato una class-action contro Autostrade per l’Italia S.p.A. per l’inadeguata prevenzione, assenza di informazione e di gestione di un fenomeno, tra l’altro annunciato dai bollettini redatti dal Dipartimento della Protezione Civile. Sono già molte le segnalazioni che hanno portato le Associazioni del pool ad agire contro Autostrade per l’Italia S.p.A. Tuttavia, i cittadini che volessero ancora aderire alla class-action possono farlo, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: uncparma@yahoo.it indicando nell’oggetto “AUTOSTRADE PER L’ITALIA”.
VACANZA ROVINATA: COSA FARE AL RIENTRO
Roma, 7 settembre 2011 – “Riaprono gli uffici e le nostre scrivanie sono puntualmente sommerse dalle richieste di aiuto delle vittime da ‘vacanza rovinata’”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), riferendosi alle sempre numerose segnalazioni che giungono alla nostra Unione al rientro dalle ferie estive.
“Ritardi aerei, strutture alberghiere fatiscenti e bagagli smarriti, sono solo alcuni dei disagi più comuni denunciati dai consumatori”, afferma Dona che prosegue: “Ricordiamo che, una volta rientrati , per ottenere il risarcimento dei danni subiti si hanno 10 giorni lavorativi per inviare un reclamo con richiesta di rimborso a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all’agenzia di viaggi, al tour operator e per conoscenza alla nostra Unione Nazionale Consumatori. Inoltre, è sempre bene conservare il catalogo, la documentazione di viaggio e tutto ciò comprovi l’eventuale inadempimento del tour operator, se si tratta di un ‘viaggio tutto compreso’”.
Sul nostro sito internet www.consumatori.it sono disponibili altri utili consigli e delle lettere fac-simile per le richieste di rimborso, inoltre consultate il ns. Sportello o inviateci una mail all’indirizzo uncparma@yahoo.it per maggiori dettagli.
BONUS BEBE’…La beffa!
Ci sono arrivate numerose segnalazioni di famiglie a cui è stata recapitata una raccomandata a firma del Ministero dell’Economia con la quale si intima di restituire il bonus bebè da mille euro ottenuto in seguito alla Finanziaria 2006. Stanno infatti proprio arrivando in questi giorni le lettere dell’amministrazione che contestano l’incasso dell’assegno per aver autocertificato in maniera sbagliata il proprio reddito: «Si contesta alla Signoria Vostra – si legge nella missiva – di avere riscosso illecitamente il bonus bebè per avere sottoscritto e utilizzato un’autocertificazione mendace al fine di percepire la suddetta somma (…). Si comunica che di quanto sopra esposto, sarà fatta apposita segnalazione alla Procura della Repubblica».
Il bonus era stato introdotto dalla Finanziaria 2006 (legge 266/2005, articolo 1, commi 331-334) per ogni figlio nato o adottato nel 2005 o per ogni secondo o ulteriore figlio nato o adottato nel 2006. Un bonus annunciato da una lettera del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, inviata ai nuovi nati del 2005, con l’indicazione dell’ufficio postale presso cui i genitori avrebbero potuto riscuotere la somma.
La contestazione arriva dopo le verifiche dell’agenzia delle Entrate sul reddito del nucleo familiare indicato al momento della richiesta dell’assegno, cinque anni fa: la norma prevedeva, infatti, che per beneficiare dell’agevolazione, la famiglia del nuovo nato dovesse avere «un reddito complessivo» non superiore a 50mila euro.
Molte famiglie hanno commesso errori nell’autocertificazione dei requisiti (non era prevista alcuna mediazione dei professionisti o dei Caf per compilare il documento): alcuni hanno indicato il reddito “netto”; altri hanno segnalato il reddito da lavoro dipendente senza considerare l’abitazione principale; altri ancora hanno incluso fra i componenti del nucleo anche familiari non a carico, che non rientrano nella composizione del nucleo fiscale (composto da familiari a carico e coniuge – non separato – del dichiarante). Così, l’amministrazione chiede ora la restituzione entro 30 giorni del bonus da mille euro ingiustamente incassato, e, nei casi in cui il giudice penale accerterà che c’è stata falsa autocertificazione, il versamento di 3mila euro (il triplo del beneficio ottenuto) come sanzione amministrativa.
Il fatto è che la lettera inviata alle famiglie per promuovere l’iniziativa era tutt’altro che chiara. Non si indicava infatti se bisognava tener conto del reddito netto o lordo, ciò che potrebbe aver indotto il richiedente in errore, visto che potrebbe non aver inserito ad esempio il reddito da fabbricati per l’abitazione principale.
Inoltre non erano preannunciate sanzioni per il caso di dichiarazioni non veritiere ed oggi puntualmente si paventa la possibilità dell’avvio di un’azione penale.
Invitiamo, pertanto, tutti coloro che si trovassero in questa situazione di rivolgersi ai ns. sportelli o inviarci una mail all’indirizzo uncparma@yahoo.it, al fine di valutare le azioni più opportune non ultima quella di eccepire la prescrizione del diritto dell’amministrazione finanziaria alla restituzione delle somme richieste.
TIBURTINA: AL VIA LA CLASS ACTION DI UNC E CODICI
Roma, 28 luglio 2011 – Le associazioni Unione Nazionale Consumatori e Codici, a quattro giorni dal rogo alla stazione Tiburtina, che ha creato caos al trasporto ferroviario nazionale e regionale del Lazio, confermano l’intenzione di avviare una class action ai sensi dell’art. 140-bis del Codice del Consumo.
“L’incidente della stazione Tiburtina ha provocato disagi che devono essere risarciti – è quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC) – Non sappiamo quando la seconda stazione della Capitale tornerà del tutto operativa, considerato, però, il periodo di partenze e l’importanza della stazione per i collegamenti con l’aeroporto e per chi vive fuori città, ci auguriamo che oltre ad accelerare il più possibile i lavori, si garantisca a chi viaggia un’informazione puntuale e precisa”.
“I disagi causati ai pendolari e agli utenti del trasporto ferroviario sono rilevanti. Ancora ad oggi il servizio ferroviario stenta a ripartire e il caos perdura – continua Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale del Codici – I risarcimenti per chi ha patito i disservizi e per chi ancora li subisce sono necessari e doverosi. Molti cittadini sono stati costretti ad utilizzare mezzi alternativi al treno pur avendo pagato un biglietto di viaggio, altri ancora hanno rinunciato alla vacanza, altri sono rimasti per ore bloccati in stazione senza che venisse data loro un’adeguata informazione. Insomma – conclude Giacomelli – le criticità riscontrate e segnalate dai cittadini in questi giorni sono talmente tante da rendersi necessaria un’azione legale altrettanto estesa che vada a tutelare i diritti dei cittadini”.
Per questo motivo l’Unione Nazionale Consumatori e l’associazione Codici stanno studiando una class action per il risarcimento dei danni causati a chi è rimasto bloccato per ore, a cominciare dai molti pendolari coinvolti. Quanti hanno vissuto tale disagio possono manifestare la propria disponibilità a partecipare all’azione, mandando un’ email all’indirizzo: uncparma@yahoo.it
EQUITALIA: STOP AL FISCO KILLER
Roma, 22 luglio 2011 – “Le sedi dell’Unione Nazionale Consumatori collaboreranno con l’associazione ‘E’ qui l’Italia?’ di Alberto Goffi, nella battaglia contro gli abusi di Equitalia”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC).
“La battaglia contro il fisco killer riguarda tutti e merita il nostro impegno -dichiara l’avvocato Dona- soprattutto in un momento così delicato per il futuro del Paese: uno Stato che va contro i cittadini è un’equazione inaccettabile, soprattutto se a farne le spese sono i contribuenti onesti. Con questa collaborazione, che nasce dall’iniziativa del nostro Comitato di Torino -prosegue il Segretario generale- vogliamo dire stop agli abusi di Equitalia”.
L’Unione Nazionale Consumatori invita tutti i cittadini coinvolti in un contenzioso con Equitalia a segnalare la loro situazione inviando un’email all’indirizzo uncparma@yahoo.it specificando nell’oggetto ‘Equitalia’.
21.06.2011. Entra oggi in vigore il c.d. “codice del turismo” Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011
Nelle note del Consiglio dei Ministri si legge :“Stimolare lo sviluppo del settore turistico e dare maggiore tutela ai consumatori e agli operatori del settore: questi gli obiettivi del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,.
Nel decreto anche, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, nuove norme per i contratti di multiproprietà e per i contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine.
Il riordino della normativa statale in materia di turismo, proposto dai ministri del turismo, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, attua la delega prevista dalla legge n. 246 del 2005 ed aveva avuto già una prima approvazione nell’ottobre 2010.
Questi alcuni dei contenuti
Viene rielaborato il concetto di impresa turistica, per includervi, oltre alle agenzie di viaggio e i tour operator, tutte quelle imprese che esercitano attività economiche volte alla produzione e commercializzazione di prodotti e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista, tra cui anche le imprese di ristorazione e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari, i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di eventi, convegni e congressi e le imprese turistiche nautiche.
Prevista una disciplina delle professioni turistiche, con un’attenzione particolare sui percorsi formativi destinati ai giovani, con l’obiettivo di incrementare specifici collegamenti e accordi con il
Le agenzie operanti online saranno sottoposte alle medesime regole e controlli cui sono soggette le imprese di tipo tradizionale. Anche per le agenzie di viaggio è previsto lo strumento della s.c.i.a.
Previsti riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel settore, come l’attestazione di eccellenza nel settore enogastronomico (“Maestro di cucina italiana”) e quella di eccellenza nel settore alberghiero (“Maestro dell’ospitalità italiana”), le medaglie al merito del turismo per gli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo.
Tra le varie misure a tutela del turista, il decreto stabilisce che standard minimi nazionali dei servizi saranno stabiliti anche per bed and breakfast, villaggi turistici, case per ferie, ostelli della gioventù, motel, centri soggiorno e studio, rifugi alpini, campeggi, mentre oggi la previsione è riferita solo agli alberghi.
In tema di mediazione l’art. 67 sancisce che la procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, e disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale o arbitrale, se cio’ e’ previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi.
Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista.
2. Resta salva la facolta’ del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta’ di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione e’ disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Pur essendo nobile l’intento di disciplinare la materia in modo organico e puntuale, il Nostro Segretario Massimiliano Dona parla di “Un minestrone di norme che forse complicherà la vita dei consumatori”. E ancora. “Tra le novità più attese avrebbe dovuto esserci il riconoscimento per danno da vacanza rovinata -afferma il Segretario generale- ma si tratta di un bluff: per essere risarciti il tour operator dovrà averla fatta davvero grossa e non è tutto. Il risarcimento sarà correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, tenendo conto della motivazione del viaggio: ciò significa che sarà più difficile rispetto al passato ottenere il risarcimento da disservizi turistici”.
Avv. Sonia Gandolfi
BUCHE STRADALI: IL COMUNE RISPONDE DI “LESIONI COLPOSE”
“Un importante passo in avanti nella tutela del cittadino che ogni giorno, uscendo di casa, deve stare bene attento a dove mette i piedi a causa del rovinoso dissesto delle strade urbane”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), commentando la recente sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato per lesioni colpose un dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Acqui Terme (AL), incaricato della manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi.
“La condanna -spiega Dona- è arrivata in seguito all’incidente di un pedone che aveva subìto lesioni inciampando in una toppa di bitume rialzata, difficilmente visibile e non segnalata. Nonostante il dirigente comunale abbia provato ad addossare la colpa alla disattenzione del pedone -prosegue il Segretario generale dell’UNC- i giudici hanno respinto il ricorso sostenendo che il Sindaco ed il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune assumono la posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo delle strade comunali”.
“E’bene allora ricordare -conclude Dona- che in caso di incidente il malcapitato può intraprendere la strada del risarcimento nei confronti dell’ente comunale, seguendo la seguente procedura:
● chiedendo l’immediato intervento della polizia municipale, della polizia stradale o dei carabinieri, così da far rilevare sul posto le condizioni della strada e verbalizzare, nell’immediatezza del fatto, l’esistenza della buca, della strada sconnessa, etc.;
● scattando -se possibile- alcune foto dei luoghi prima che il Comune chieda alle ditte responsabili della manutenzione di riparare il danno;
● coinvolgendo testimoni che abbiano assistito all’evento”.
Coloro che volessero segnalarci il proprio caso possono segnalarci il loro caso presso il nostro sportello
TURISMO: VACANZA ROVINATA? ECCO COME CHIEDERE IL RIMBORSO
“Al rientro dalle vacanze di Pasqua sono sempre numerose le segnalazioni che giungono alla nostra Unione da parte di consumatori che lamentano disservizi turistici subìti durante il weekend lungo e anche quest’anno la storia sembra ripetersi: da bagagli smarriti a voli cancellati, da inadempienze dell’agenzia di viaggio a strutture alberghiere non conformi alle descrizioni presenti nel catalogo”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC).
“Se si è prenotato un viaggio ‘tutto compreso’ e il soggiorno non si è svolto esattamente come previsto -prosegue l’Avv. Dona- ogni difformità deve essere segnalata al tour operator perché vi ponga rimedio. Nel caso di disservizi, entro 10 giorni lavorativi dal rientro, è necessario che il consumatore formalizzi un reclamo con richiesta di rimborso, a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al tour operator, all’agenzia di viaggi e per conoscenza alla nostra Unione, conservando, in ogni caso, il catalogo, la documentazione di viaggio e la documentazione (anche fotografica) comprovante i disagi subìti”.
Ricordiamo che è possibile richiedere la consulenza dei nostri esperti, accedendo presso il ns. sportello
PASQUA: I DIRITTI DI CHI VA IN VACANZA
Una recente sentenza di gennaio 2011 ha ribadito l’importanza della ‘finalità turistica’ rendendo il tour operator responsabile per ogni problema insorto durante la vacanza tutto-compreso ed ammettendo, in capo al consumatore, oltre al diritto al rimborso dei servizi mancanti anche il risarcimento del danno morale da vacanza rovinata.
Qualche suggerimento per evitare che qualche giorno di relax si trasformi in un vero e proprio incubo può essere utile: Intanto va detto che acquistando un pacchetto tutto-compreso, il turista è più protetto in caso di disservizi, anche perché l’operatore che ha organizzato il viaggio diventa l’unico interlocutore per i reclami e il pagamento degli eventuali danni.
Prima della partenza è bene verificare presso l’Assessorato al turismo della Regione che l’agenzia o il tour operator prescelti risultino iscritti negli elenchi regionali. Occhio inoltre a tutto ciò che si firma e all’eventuale previsione di costi supplementari: in ogni caso è buona regola conservare una copia del contratto, del catalogo e di tutti gli altri materiali forniti dall’agenzia. Se si compra on-line stampare le pagine del sito ed in particolare i vouchers. Se si acquista anche una assicurazione, verificare franchigie o spese non rimborsabili. Se poi si visita un paese straniero, è sempre buona norma informarsi sugli adempimenti burocratici e sanitari necessari e, a seconda della destinazione, è consigliabile consultare anche il sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
In caso di difformità e disservizi è importante documentare tutti i disagi tramite fotografie e filmati sul posto che saranno fondamentali per ottenere un risarcimento; il reclamo va formalizzato entro 10 giorni lavorativi dal rientro, con richiesta di rimborso a mezzo lettera raccomandata a.r. da indirizzare all’agenzia di viaggi, al tour operator e per conoscenza alla nostra Unione Consumatori.
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a consultare i nostri esperti.
AIAZZONE: FIDITALIA RISPETTI LA LEGGE
Roma, 31 marzo – “Fiditalia ha il dovere di rimborsare le rate già pagate dai consumatori truffati da Aiazzone”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), spiegando che il Testo Unico Bancario (art. 125 quinques) parla chiaro: “nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, cui segue l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato (anche nel caso in cui il finanziatore abbia già versato al fornitore il prezzo dei beni)”.
“La proposta di Fiditalia di congelare i pagamenti di quanti non hanno ricevuto i mobili ordinati non ha alcun senso”, spiega l’avvocato Dona che aggiunge: “non è accettabile neppure una ‘trattativa’ in caso di consegne parziali perché il cliente potrebbe aver perso l’interesse al contratto nel suo complesso e quindi può chiedere e restituire la merce per avere indietro i quattrini”.
“Fiditalia, dunque, faccia il suo dovere astenendosi da richieste illegittime –conclude Dona– e, piuttosto che speculare sulle spalle dei consumatori, si rivalga, se vuole, su Aiazzone”.
A disposizione dei consumatori vittime del crack Aiazzone l’Unione Nazionale Consumatori offre uno sportello di assistenza: uncparma@yahoo.it
MEDIAZIONE CIVILE
Il 21 marzo 2011, diventa obbligatoria la mediazione per le controversie in 10 materie:
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per saperne di più su vantaggi, agevolazioni fiscali e altro contatta i nostri consulenti presso la Sede di Parma,
fissando un appuntamento al n.(349) 2267488
Aiazzone: Cosa fare?
Molti dei clienti di Aiazzone hanno sottoscritto un contratto di finaziamento per l’acquisto degli arredi . per i consumatori che si trovano in questa situazione ecco la procedura da seguire:
1) lettera di messa in mora da inviare con raccomandata A/R (i ns. consulenti saranno lieti di indicarVi il testo) sia ad Aiazzone che a Panmedia (società che ne ha acquistato il marchio). Con tale comunicazione di deve richiedere che la società ottemperi agli obblighi assunti nel contratto. Nel contempo inviare la stessa lettera alla società finanziatrice (Fiditalia) richiedendoi, nel caso di perdurante inadempimento di Aiazzone, il rimborso delle rate versate e degli oneri già versato con la contestuale chiusura della posizione debitoria per inadempimento.
Per quanto riguarda la normativa applicabile, si devono distinguere due diverse situazioni (a seconda che si sia sottoscritto il contratto prima o dopo il 19/09/2010: i contratti stipulati prima saranno soggetti alla normativa contenuta nell’art.42 del Codice del consumo, mentre, coloro che hanno stipulato il contratto successivamente a tale data dovranno fare riferimento all’art.125 quinqes del Testo unico bancario (d.lgs.385/93).
Ecco di seguito le norma citate:
Codice del consumo art.42 Inadempimento del fornitore
1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Art. 125 quinques del testo unico bancario (d.lgs.385/93), ivi inserito dal d.lgs. 141/2010. Inadempimento del fornitore
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del Codice civile (inadempimento grave, come la mancata consegna dei beni o la mancata resa dei servizi)
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia’ pagate, nonche’ ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato gia’ versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
Come è evidente, la situazione è leggermente più favorevole per coloro che hanno sottoscritto il contratto dopo il 19/09/2010.
BANCHE, “TASSA SUL CONTANTE”: I CONSUMATORI DI CASPER INVITANO I CITTADINI A CHIUDERE I CONTI E CAMBIARE ISTITUTO DI CREDITO
BOICOTTARE LE BANCHE CHE IMPONGONO IL NUOVO BALZELLO
Un nuovo balzello è saltato fuori dal cilindro delle banche: la “tassa sul contante”. Imposizione dell’importo medio di 3 euro, che da qualche giorno molti istituti di credito richiedono a quei clienti che si recano in agenzia a prelevare denaro contante. “Si tratta di una follia – affermano le associazioni di Casper – Comitato contro le speculazioni e per il risparmio (Adoc, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori) – L’idea che un cittadino debba pagare per poter disporre del proprio denaro è un ritorno al Medioevo, e l’esempio concreto di come gli istituti di credito, introducano periodicamente nuovi balzelli il cui unico scopo è quello di salassare i consumatori e arricchire le proprie casse”. “Gli utenti devono però sapere che non tutte le banche hanno deciso di adottare tale tassa. Invitiamo pertanto i correntisti – proseguono Adoc, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori – a verificare se la propria banca è tra quelle che applicano la “tassa sul contante” e, in tal caso, chiudere il conto e passare ad altro istituto di credito”.
il venditore di un pacchetto turistico per il risarcimento del danno subito in occa
se sione della fruizione del pacchetto stesso, il Giudice non può respingere la
domanda sul presupposto che la responsabilità del lamentato danno debba esse
re ascritta al vettore del quale i convenuti si sono avvalsi, poichè a norma del d.
lgs. 11.3.1995 n. 111 art. 14, emanato in attuazione della direttiva numero
90/314/CEE, l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avva
le di altri prestatori di servizi, è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.”
PRIVACY : AL VIA IL NUOVO SPORTELLO DELL’UNC
Roma, 23 febbraio – “Nascelo Sportello ‘Privacy a rischio’, il nuovo servizio telematico messo a disposizione dalla nostra Unione Consumatori sul sito www.consumatori.it!” E’ quanto rende noto la stessa Associazione, specificando che è rivolto solo agli utenti privati (e quindi non ad enti o aziende).
“Completamente gratuito -spiega l’UNC- lo Sportello è dedicato a tutti i consumatori che vogliano approfondire la conoscenza dei propri diritti in materia di privacy. Basterà inviare il proprio quesito nella sezione dedicata ed i nostri esperti risponderanno via mail alle Vostre domande”.
“Inoltre -conclude l’UNC- i quesiti più ricorrenti saranno riportati in un elenco di domande frequenti (FAQ) in tema di privacy, in modo che i dubbi più diffusi sulla protezione dei dati personali possano trovare una risposta ancora più veloce”.
BUCHE STRADALI: COME OTTENERE IL RISARCIMENTO IN CASO DI INCIDENTE
Roma, 15 febbraio – “E’ inaccettabile che la pessima manutenzione del manto stradale sia una delle cause più frequenti di incidenti, specie nelle grandi città”. E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), commentando le numerose segnalazioni che giungono all’Associazione da parte di chi lamenta il disservizio.
“Buche, strade sconnesse, macchie d’olio e tombini rialzati: sembra non ci sia pace -incalza Dona- per pedoni, automobilisti e soprattutto conducenti di moto, scooter e motorini, i più esposti al rischio di procurarsi serie lesioni fisiche in caso di sinistro”.
“In tali circostanze -spiega il Segretario generale dell’UNC- è bene sapere che la responsabilità è imputabile all’ente proprietario della strada, vale a dire al Comune. Seppur la giurisprudenza lo ritiene infatti responsabile dei danni provocati dalla cattiva manutenzione stradale solo se la situazione di pericolo che ha causato il danno non è stata al momento del fatto né visibile (come ad esempio a causa di una pozzanghera), né prevedibile, negli ultimi anni si sta assistendo ad un’inversione di tendenza da parte dei giudici: il Comune viene considerato ‘custode’ della strada ed in quanto tale oggettivamente responsabile del danno provocato, salvo che provi il ‘caso fortuito’ ”.
“In caso di incidente -conclude Dona- il malcapitato può dunque intraprendere la strada del risarcimento nei confronti dell’ente comunale, seguendo la seguente procedura:
● chiedendo l’immediato intervento della polizia municipale, della polizia stradale o dei carabinieri, così da far rilevare sul posto le condizioni della strada e verbalizzare, nell’immediatezza del fatto, l’esistenza della buca, della strada sconnessa, etc.;
● scattando �C se possibile �C alcune foto dei luoghi prima che il Comune segnali alle ditte responsabili della manutenzione di riparare il danno;
● coinvolgendo testimoni che abbiano assistito all’evento”.
Coloro che volessero segnalarci il proprio caso possono contattare il nostro sportello dedicato “Sinistri stradali” disponibile sull’home page del sito www.consumatori.it .
VIAGGI EGITTO: ECCO COSA FARE
Chi ha prenotato un viaggio in Egitto in questo periodo, può recedere dal contratto senza pagare alcuna penale.” E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), rispondendo ai molti turisti che stanno contattando l’Associazione chiedendo aiuto. “Lo stato di emergenza in cui versa l’Egitto -spiega Dona- è un fatto non imputabile al consumatore il quale, come previsto dal Codice del Consumo, può quindi liberamente scegliere di: -usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza dover corrispondere alcun supplemento di prezzo; -usufruire di un altro pacchetto qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo; – richiedere il rimborso della somma di denaro già versata che dovrà essere corrisposta dall’operatore turistico entro 7 giorni lavorativi e senza l’addebito di alcuna penale.” Consigliamo quindi a tutti coloro che volessero annullare il proprio viaggio -conclude Dona- di provvedere tempestivamente a darne comunicazione scritta al tour operator/agenzia di viaggio (meglio se a mezzo raccomandata a.r.), indicando chiaramente una delle suddette richieste.”
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TELEMARKETING: LE REGOLE DEL GARANTE PER L’USO DEI DATI DEGLI ABBONATI
In concomitanza con l’entrata in funzione del Registro pubblico delle opposizioni, introdotto dalla recente normativa che ha modificato le regole del telemarketing, il Garante privacy ha fissato (con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi) i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali. A partire da oggi, infatti, gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie dovranno iscriversi al Registro, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni. E proprio per assicurare che la volontà dei cittadini venga effettivamente rispettata, il Garante ha imposto alle imprese una serie di obblighi. Le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro. Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al Registro. La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento. Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc. Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento. L’avvio del Registro non modifica le regole finora usate per la pubblicità via posta o effettuata con strumenti diversi dal telefono (ad es. posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, chiamate automatizzate senza operatore) che prevedono sempre e comunque la richiesta di un consenso preventivo e informato dell’utente. Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità comporta l’applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300mila euro.
THE NEXT WORLD: segnalazione dell’UNC all’Antitrust
Roma, 15 dicembre – A seguito delle numerose segnalazioni pervenute ai nostri sportelli, l’Unione Nazionale Consumatori (UNC) ha segnalato all’Autorità Antitrust la condotta commerciale posta in essere dalla società “Next Level distribuzione srl” per il servizio “The Next World”. Si tratterebbe di una specie di social network che in realtà nasconderebbe una vendita multilevel, molto onerosa per i partecipanti. L’Unione Nazionale Consumatori invita quanti siano stati coinvolti in iniziative promozionali o siano stati indotti a firmare contratti con la promessa di lauti guadagni ad esercitare il diritto di recesso inviando una comunicazione scritta (preferibilmente una raccomanda con avviso di ricevimento) nella quale sarà sufficiente dichiarare di volersi sciogliere dal contratto senza ulteriori oneri. Tra l’altro, la società denunciata ha diffuso notizie false circa l’esistenza di un “accordo di collaborazione” con l’Unione Consumatori. L’organizzazione smentisce ogni coinvolgimento precisando di non aver mai conferito autorizzazioni all’utilizzo del suo logo.
| CASPER CHE SCONTI! | |
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E’ un’iniziativa delle associazioni dei consumatori aderenti a “Casper”. Per il Natale 2010 i commercianti interessati potranno praticare sconti nei giorni antecedenti le festività. Leggi come… |
| PREMIO VINCENZO DONA 2010 | |
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Si è tenuta il 25 novembre a Roma la quarta edizione del Premio “Vincenzo Dona” dedicato al tema “Etica delle imprese e dei consumatori”. Leggi… |
| Notizie locali: | |
| Enìa energia è finita nel mirino dell’antitrust. La società emiliana risulta infatti tra le nove aziende che “hanno attuato pratiche commerciali scorrette nelle modalità di pubblicizzazione dei prezzi praticati nel mercato libero dell’energia e del gas”. Lo rende noto l’autorità garante della concorrenza e del mercato. Il provvedimento riguarda enel energia, eni, aceaelectrabel elettricità, aem energia, asm energia e ambiente, trenta, enia energia, mpe energia e italcogim energie: i nove gruppi hanno subito sanzioni “per un totale di 1,275 milioni di euro”. Le multe più salate sono quelle di eni, 260 mila euro di sanzione, e di enel, 250 mila euro. La sanzione per enia energia, la società del gruppo enia destinata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale per il mercato residenziale e per le aziende, ammonta a 95 mila euro. | |
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